- Criteri generali

Sintetizzando quanto approfondito nel paragrafo relativo alle procedure di valutazione comparativa, un concorso a ricercatore o professore mette a confronto i candidati per poter stabilire una classifica che rifletta la scala dei valori emersi.

Per far ciò, la commissione è chiamata a valutare analiticamente tutti i titoli esposti nel curriculum e le prestazioni dei candidati nelle prove dirette concludendo la propria azione con la formulazione della relazione finale; in essa sono esposti i giudizi - che devono essere emessi nel rispetto dei criteri fissati - nonché la graduatoria finale dei candidati considerati idonei.

Queste operazioni avvengono in termini discrezionali ossia i commissari possono esprimere le proprie valutazioni senza doverle giustificare; ma esistono dei limiti.

Vale ad esempio il criterio per cui i giudizi, insindacabili in linea di principio, perdono tale prerogativa se affetti da illogicità, incongruità, irragionevolezza, in generale, da tutto quanto è in grado di minare la coerenza del loro impianto logico; in tali casi l'azione della commissione diviene censurabile in quanto si configura l'illecito di eccesso di potere.

- La valutazione effettuata dalla commissione

Se si prende in esame il curriculum che avevo presentato al concorso, si trovano esposti i titoli maturati ossia i corsi tenuti, i lavori pubblicati oppure presentati a congressi internazionali, la responsabilità di un progetto di ricerca, la partecipazione ad un progetto CE, ed altri titoli complementari.

Dalla relazione finale che la commissione ha redatto a conclusione della procedura, in sintesi, si apprende che la bocciatura è da attribuire a mancanza di "originalità nella produzione scientifica"; si evince altresì una valutazione globale positiva dell'attività didattica.

Le modalità con cui si è giunti a tali conclusioni (e le conclusioni stesse) lasciano molte perplessità.

Intanto, va osservato che, a causa della bocciatura di tutti i candidati, non è stata di fatto eseguita alcuna valutazione comparativa; ma, almeno nel mio caso, risulta evidente che non c'è stata neppure una vera e propria valutazione.

Infatti, la lettura dei giudizi mostra che, nella massima parte dei casi, i commissari si sono limitati ad elencare i titoli esposti in curriculum senza emettere le relative (e doverose) valutazioni analitiche.

Oltre a ciò, il complesso dei giudizi presenta evidenti pecche sul piano della sequenza logica con cui sono stati emessi; spesso, nel passaggio tra giudizi dei singoli commissari e quello collegiale nonché tra questi ultimi e quello finale, è stata applicata una specie di minimo comune multiplo delle valutazioni positive e di massimo comun divisore per quelle negative. Quando, cioè, uno o più commissari emettono giudizi positivi, prevalentemente le valutazioni "favorevoli" non penetrano nella valutazione collegiale o nel giudizio finale e si finisce per non tenerne alcun conto; viceversa, la valutazione negativa espressa anche da un solo commissario (nel silenzio degli altri o in presenza di valutazioni positive nello stesso ambito), passa inalterata nel giudizio finale.

Un esempio clamoroso di questo modus operandi è nel giudizio sulla discussione dei titoli: tre commissari su cinque dichiarano di vedere "aspetti di originalità" nel mio lavoro, uno vede "limitati contributi originali" soltanto uno nega di averne ravvisati.

Eppure, nonostante la larga maggioranza dei commissari si esprima ammettendo questi aspetti di originalità, il giudizio collegiale conclude che "non si ravvisano originalità in termini di risultati ottenuti". E si ricordi che proprio alla mancanza di originalità nella produzione scientifica dobbiamo la negazione dell'idoneità!

Ma nella relazione finale è facile riscontrare anche altri elementi che lasciano dubbi circa la disposizione della commissione nei miei riguardi.

Si pensi, ad esempio, alla "capacità del candidato di inquadrare i lavori nel contesto scientifico internazionale", uno dei criteri fissati per la valutazione: nei giudizi individuali sulla discussione dei titoli, tre commissari su cinque non nominano questo aspetto. MandarinoMasino Mandarino – ING-IND/02 (provenienza Costruzioni) ordinario; insegna “Costruzioni Navali I” per la laurea triennale, “Costruzioni Navali II”, “Navi Militari I” e “Complementi di Navi Militari” per la specialistica. È uno dei quattro professori che furono indicati come protagonisti delle azioni di contrasto ad alcuni candidati verificatesi nel “bel concorso” di cui si può considerare il protagonista assoluto. dice "discreti sono stati i riferimenti al contesto scientifico internazionale"; MaestroMario Maestro – ING-IND/02 (provenienza Costruzioni) ordinario; insegna a Trieste “Tecnologia delle Costruzioni Navali” e “Costruzioni Navali” per la laurea triennale nonché “Costruzioni Navali II” per la specialistica. È stato membro della commissione del “bel concorso”. ritiene invece che "nessun inquadramento a livello internazionale è stato esposto".

Certamente ogni commissario deve misurare con la propria sensibilità il modo in cui il candidato parla dei propri lavori; ma l'inquadramento internazionale è un dato oggettivo: o è stato fatto o non è stato fatto. Eppure uno lo vede "discreto" ed un altro lo nega del tutto.

E poi, come al solito, nonostante tre commissari su cinque tacciano sull'argomento, uno veda questo inquadramento e soltanto uno lo neghi, il giudizio collegiale accoglie la conclusione di quest'ultimo commissario e riporta un tombale "sono mancati adeguati riferimenti al contesto scientifico internazionale".

Spiace poter concludere che questo modo di agire ha provocato una inevitabile sottovalutazione delle attività scientifiche che, a parte le componenti di sconvenienza ed ingiustizia nell'azione della commissione, è difficile non vedere di forte aiuto nella giustificazione della bocciatura. le mie osservazioni...

 

- I giudizi emessi dai commissari in precedenti concorsi

Una chiave di lettura interessante circa il comportamento dei commissari si può ricavare dal paragone tra i livelli di analisi caratteristici dei giudizi emessi in questo caso con quelli formulati dagli stessi professori in occasione di altri concorsi. Allo scopo possono essere utili le relazioni finali dei due concorsi banditi dall'Ateneo genovese e spesso nominati nella storia raccontata: il concorso del 2001 per il settore I01B e quello del 2002 in ING-IND/02.

In paragone giudizi sono riportati i giudizi formulati circa l'attività curriculare di alcuni candidati da parte dei tre ordinari che sono stati commissari del mio concorso; ciò, nell'ambito dei tre concorsi presi in considerazione, nei due casi in cui ognuno di loro è stato in commissione.

Con l'eccezione dei giudizi del prof. MaestroMario Maestro – ING-IND/02 (provenienza Costruzioni) ordinario; insegna a Trieste “Tecnologia delle Costruzioni Navali” e “Costruzioni Navali” per la laurea triennale nonché “Costruzioni Navali II” per la specialistica. È stato membro della commissione del “bel concorso”. che appaiono sempre piuttosto stringati, c'è un'evidente differenza nella formulazione dei giudizi che i professori BenvenutoGiovanni Battista Benvenuto – ING-IND/02 (provenienza Impianti) ordinario; insegna a Genova “Impianti di Propulsione Navale I” per la laurea triennale e “Impianti di Propulsione Navale I” per la specialistica. È stato presidente della commissione del “bel concorso”. e MandarinoMasino Mandarino – ING-IND/02 (provenienza Costruzioni) ordinario; insegna “Costruzioni Navali I” per la laurea triennale, “Costruzioni Navali II”, “Navi Militari I” e “Complementi di Navi Militari” per la specialistica. È uno dei quattro professori che furono indicati come protagonisti delle azioni di contrasto ad alcuni candidati verificatesi nel “bel concorso” di cui si può considerare il protagonista assoluto. hanno scritto per il concorso in questione rispetto a quelli dei casi precedenti.

E se nel caso del prof. BenvenutoGiovanni Battista Benvenuto – ING-IND/02 (provenienza Impianti) ordinario; insegna a Genova “Impianti di Propulsione Navale I” per la laurea triennale e “Impianti di Propulsione Navale I” per la specialistica. È stato presidente della commissione del “bel concorso”., nei giudizi relativi al concorso napoletano del 2008 si nota una certa tendenza alla sintesi rispetto ai casi precedenti, per il prof. MandarinoMasino Mandarino – ING-IND/02 (provenienza Costruzioni) ordinario; insegna “Costruzioni Navali I” per la laurea triennale, “Costruzioni Navali II”, “Navi Militari I” e “Complementi di Navi Militari” per la specialistica. È uno dei quattro professori che furono indicati come protagonisti delle azioni di contrasto ad alcuni candidati verificatesi nel “bel concorso” di cui si può considerare il protagonista assoluto. la cosa assume proporzioni clamorose.

Il raffronto tra i giudizi presenti nella relazione finale del "bel concorso" e quelli emessi in precedenza rivela modi di agire semplicemente opposti; in tutti i precedenti giudizi di MandarinoMasino Mandarino – ING-IND/02 (provenienza Costruzioni) ordinario; insegna “Costruzioni Navali I” per la laurea triennale, “Costruzioni Navali II”, “Navi Militari I” e “Complementi di Navi Militari” per la specialistica. È uno dei quattro professori che furono indicati come protagonisti delle azioni di contrasto ad alcuni candidati verificatesi nel “bel concorso” di cui si può considerare il protagonista assoluto. si nota una tendenza all'analisi talmente approfondita da spingerlo a scrivere pagine e pagine di dettagli teorico - tecnici dei lavori di ciasun candidato non disdegnando di profilare vere e proprie disquisizioni scientifiche di chiarimento con tanto di citazione di formule ed equazioni utilizzate. Divide il lavoro per filoni, lo raggruppa organicamente, descrive e, in certi casi, analizza le teorie utilizzate, passa al setaccio i risultati, riconosce e segnala i progressi fatti da un lavoro ad un altro.

Questa vena si esaurisce completamente nel caso del giudizio sull'attività scientifica mia e di Flavio BalsamoFlavio Balsamo – ING-IND/02 (provenienza Impianti) ricercatore; insegna “Gestione degli Impianti di Bordo” (modulo di “Impianti Navali”) per la laurea triennale e “Impianti di Propulsione III” per la specialistica. È stato uno dei candidati al “bel concorso”. in cui si limita ad elencare alcuni punti esposti in curriculum, esprimendo pochissimi giudizi per lo più positivi; ed emettendo alla fine - proprio quando ci si aspetterebbe un forte nesso di causa effetto, visto che sta bocciando due carriere di studi e di insegnamento - una stringatissima sentenza ex machina di "mancanza di chiari e concreti riferimenti, che consentano di cogliere elementi di originalità", frase riportata identicamente in entrambi i giudizi il cui significato sto tentando ancor'oggi, ma invano, di cogliere.

- Il ricorso

Le considerazioni riportate - e confortate dal parere di tecnici del diritto amministrativo - mi hanno spinto a presentare al TAR di Napoli un ricorso contro la rettorale di notifica di regolarità degli atti relativi al concorso.

Il ricorso ha una struttura tecnica basata sulle considerazioni che si riportano nel paragrafo seguente. Ma l'aspetto davvero avvilente è che per mettere a ruolo la discussione sul caso, dati i moltissimi impegni del Tribunale, occorrerà attendere "almeno" due anni!

Tale circostanza aggiunge danno al danno; mi pare di poter dire che, dopo aver visto trascurate tutte le denunce senza alcuna indagine circa eventuali responsabilità, dopo aver visto difendere a priori chi pareva tentasse di manovrare il concorso, ora mi tocca aspettare una vita che si valuti il ricorso; senza alcuna considerazione del fatto che, nel frattempo, passano anni di una carriera che non sarà più possibile recuperare.

- Gli aspetti giuridici

Questo paragrafo espone l'analisi tecnico - giuridica delle motivazioni su cui si basa il ricorso al TAR.

Secondo il diritto amministrativo il giudizio di una commissione di concorso pubblico è insindacabile ma deve rispondere a determinati requisiti pena la perdita di questa prerogativa; chiarisce questo importante aspetto delle procedure concorsuali una pletora di sentenze emesse dai TAR e dal Consiglio di Stato.

Per esempio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2589 del 2001 sancisce che "... quanto ai giudizi concreti espressi dalla commissione in applicazione di siffatti criteri, ... si tratta di giudizi a carattere tecnico - scientifico che possono essere sindacati in sede giurisdizionale solo se affetti da macroscopiche e manifeste illogicità e incongruità ..."; la sentenza n. 664 emessa dal Consiglio lo stesso anno ci dice che le " ... valutazioni sono espressive della tipica discrezionalità tecnica della commissione e, in quanto tali, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove si manifestino manifestamente incoerenti o irragionevoli ... ai fini dell'indagine sull'eccesso di potere, la violazione della regola dell'uniformità del criterio di giudizio deve emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza, sicché le valutazioni concrete sono viziate solo quando appaiono inspiegabili e ingiustificabili, sì da far dubitare che esse siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei candidati più meritevoli ...".

In altri termini, la commissione ha ampia discrezionalità nella formulazione di valutazioni e giudizi ma deve sempre improntare la propria azione al criterio della coerenza, ragionevolezza e giustificabilità delle proprie conclusioni, evitando la possibilità che si dubiti che il risultato sia dipeso da motivi diversi dalla valutazione oggettiva ed equilibrata dei candidati, condizione che si configura, perciò, come illegittima.

Il ricorso presentato al TAR di Napoli chiede ragione proprio di alcune incongruenze rivelatesi nello sviluppo del concorso.

Un primo importante esempio di tali irregolarità è costituito dall'incoerenza della formulazione dei giudizi e dall'inadeguata ponderazione dei vari aspetti del mio curriculum accademico.

In sintesi, come si può evincere dalla lettura della relazione finale, i giudizi espressi dalla commissione sulla mia attività accademica fanno risalire all'attività scientifica la "colpa" della mancata idoneità in quanto l'altra metà, l'attività didattica, è stata considerata "apprezzabile".

Anzi, per la verità, la negatività non viene attribuita a tutta l'attività scientifica svolta ma soltanto ad uno dei tanti aspetti che la qualifica: l'originalità. Come si vedrà, tutta la bocciatura sarà giustificata con questa semplice parolina.

Se, infatti, si comparano i criteri fissati dalla commissione con le relative valutazioni emesse collegialmente, esce fuori un quadro che si può riassumere come segue:

 

Criteri per la valutazione del curriculum complessivo Giudizi della commissione
originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico Complessivamente, la produzione scientifica presentata non fa emergere significativi contributi originali
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione L'apporto del candidato nei lavori esaminati appare potersi identificare in attività di carattere prevalentemente sperimentale. Va evidenziato il contributo propedeutico del candidato nell'ambito del progetto di un battello a basso impatto ambientale per il trasporto urbano a Venezia, progetto che presenta elementi di innovatività
congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano Le pubblicazioni prodotte per la presente procedura ed esaminate alla luce dei criteri stabiliti dalla Commissione, nonché delle norme generali in materia, sono inquadrabili prevalentemente nel SSD ING-IND/02
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica La collocazione editoriale dei lavori è adeguata
continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare La ricerca di natura sperimentale, di un certo interesse applicativo, si è svolta con continuità nel tempo

 

Sempre a proposito di curriculum e pubblicazioni scientifiche, la commissione aggiunge:

  • ha partecipato attivamente agli organi di governo e di gestione dell'Ateneo, della Facoltà e del Dipartimento di appartenenza;
  • ha svolto intensa ed ampia attività didattica nel settore di cui alla presente procedura di valutazione comparativa;
  • la fase iniziale e quella finale della sua attività sono caratterizzate da indagini statistiche di scarso interesse scientifico e applicativo.

È facile constatare quanto queste valutazioni siano sostanzialmente tutte di segno positivo tranne il solo primo criterio che riguarda "originalità, innovatività e rigore metodologico". Ma va osservato che, di questi tre requisiti al primo punto, non verrebbe soddisfatto soltanto il primo, ossia un terzo del punto stesso. Gli altri sì: l'innovatività viene riconosciuta esplicitamente quando si valuta l'"apporto individuale del candidato" mentre non si fa nessuna menzione (e quindi nessuna contestazione) a proposito del rigore metodologico.

Siamo quindi a dover giustificare la mancata assegnazione di una idoneità non per l'attività didattica (che, da sola, costituisce la metà della base di valutazione), non per i 5 punti su cui si basa la valutazione del curriculum scientifico ma per soltanto un requisito su tre del primo di questi punti !!

Ma qui viene il bello. Se si vanno a leggere i giudizi dei singoli commissari sulla discussione dei titoli, ci si accorge che tre commissari su cinque (incluso MandarinoMasino Mandarino – ING-IND/02 (provenienza Costruzioni) ordinario; insegna “Costruzioni Navali I” per la laurea triennale, “Costruzioni Navali II”, “Navi Militari I” e “Complementi di Navi Militari” per la specialistica. È uno dei quattro professori che furono indicati come protagonisti delle azioni di contrasto ad alcuni candidati verificatesi nel “bel concorso” di cui si può considerare il protagonista assoluto.) ammettono la presenza di originalità nel lavoro svolto, uno la nega, uno non ne parla affatto.le mie osservazioni...

A proposito di originalità, comunque, la sentenza del TAR Puglia (963/2002) stabilisce un criterio ben preciso: "l'originalità dell'opera costituisce un criterio valutativo che non si identifica necessariamente con il dato cronologico (l'aver affrontato per primo una tematica nuova), ma riflette piuttosto la capacità dell'autore di pervenire a soluzioni nuove e persuasive nell'ambito del panorama dottrinario".le mie osservazioni...

Ulteriore incoerenza tra le valutazioni appare evidente nel giudizio collegiale sulla discussione dei titoli che, dimentico del fatto che tre professori su cinque avevano riconosciuto l'originalità dei miei lavori, recita: "Il candidato ha dimostrato padronanza degli argomenti trattati, argomenti nei quali tuttavia non si ravvisano originalità in termini di risultati ottenuti ...".

Altro aspetto che configura illecito è la diffusa omissione e sottovalutazione da cui appaiono afflitti i giudizi.

La sentenza di CDS del 2364/2004, riferendosi ai "titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative" (si veda ancora la relazione finale pag. 4) recita: " ... i titoli sopra indicati ... devono formare oggetto di autonoma valutazione ...". In altri termini, tutti gli elementi che la stessa commissione ha fissato perché ritenuti significativi ai fini della valutazione devono essere necessariamente (e tutti) posti alla base delle valutazioni; la commissione non può, dopo averli indicati, trascurarli quando formula i giudizi.

La ratio della norma è evidente: una valutazione può ritenersi efficace soltanto se tiene conto di tutti gli aspetti ritenuti importanti nell'esame dei titoli esposti dal candidato; in violazione di questo criterio è chiaro che la valutazione non può dirsi pienamente compiuta e quindi valida.

Nel mio caso, tra gli altri, sono stati esposti i seguenti titoli:

  • 31 lavori a stampa prodotti tra il 1989 ed il 2005
  • La partecipazione in progetti di ricerca (in un caso in veste di responsabile)
  • La diffusione della ricerca e della didattica svolti via web
  • I ruoli e le cariche accademiche ricoperte
  • Vari aspetti professionali legati alla didattica o alla ricerca

Ma è facile constatare che la commissione non ha affatto eseguito una valutazione analitica dei miei titoli secondo i criteri che aveva fissato; anzi, di molti non si è occupata per nulla. Alcuni titoli compaiono desultoriamente in qualche giudizio individuale ma non hanno alcun effetto sui giudizi collegiali né su quello finale come la norma imporrebbe; e, nella massima parte dei casi, vengono nominati ed elencati ma non valutati ossia, da quanto è scritto nei giudizi, non appaiono rilevanti nella definizione della qualità dell'attività svolta dal candidato.

In termini più semplici, la commissione si è regolata come se io non avessi mai sostenuto alcune attività che pure ho esposto nel curriculum; e tra queste, mi permetto di dire, ce ne sono alcune di assoluto rilievo per il ruolo di ricercatore come l'aver rivestito il ruolo di responsabile di ricerca in un progetto finanziato con fondi regionali, di essere stato coinvolto in un progetto europeo, di essere stato per due mandati membro del Senato Accademico del mio Ateneo, di aver tenuto un gran numero di corsi universitari inseriti nei piani di studio (in molti casi come esami obbligatori) della Facoltà di Ingegneria.

Quindi, nei giudizi emessi appare una diffusissima omissione che si pone come possibile (ma direi: fatale) concausa della sottovalutazione delle attività accademiche da me sostenute ed esposte nel curriculum presentato al concorso; e che, se fossero state valutate con completezza, avrebbero potuto portare ad una conclusione diversa circa l'attribuzione dell'idoneità.

A men che, certo, questa fosse effettivamente la conseguenza delle valutazioni e non la causa.

le mie osservazioni...

 

 

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